La Direzione del Partito Democratico, riunitasi il giorno 19 giugno 2023, approva il seguente Regolamento per le procedure di elezione del/della Segretario/a e delle Assemblee regionali, del/della Segretario/a e delle Assemblee di Federazione e del/della Segretario/a di Circolo.
ARTICOLO 1
(Convocazione del procedimento elettorale)
1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento:
a) le Unioni regionali i cui Segretari/e e le cui Assemblee hanno terminato il loro mandato;
b) le Unioni regionali i cui Segretari/e, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica;
2. Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento le Federazioni provinciali/territoriali ed i Circoli che si trovino nelle stesse condizioni descritte al comma 1) del presente articolo.
3. I Congressi Regionali del Partito Democratico sono convocati in una data definita da ogni singolo Regolamento regionale. Essi si svolgono sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale e delle piattaforme politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
4. La data di svolgimento dell’elezione dei/delle Segretario/a e delle Assemblee regionali è fissata da ogni singolo Regolamento regionale. In ogni caso, i congressi territoriali devono essere celebrati entro il mese di ottobre 2023.
ARTICOLO 2
(Commissioni regionali)
1. In ciascuna Unione regionale viene istituita, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione regionale per il congresso, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun/a candidato/a una volta formalizzata l’accettazione delle candidature a Segretario/a regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il/la Presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione viene eletta dalla Direzione regionale con la maggioranza assoluta dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il suo/a Coordinatore/ice.
3. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione regionale, la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma 2), dall’Assemblea regionale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell’Assemblea regionale, la Commissione regionale è nominata dalla Segretaria nazionale o suo delegato, ovvero dal Commissario regionale, nel caso di Unioni regionali soggette a commissariamento.
4. La Commissione regionale deve:
a) formalizzare l’accettazione delle candidature a Segretario/a Regionale;
b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;
c) convocare il Congresso Regionale;
d) formalizzare l’accettazione delle liste dei/delle candidati/e all’Assemblea regionale;
e) certificare i risultati del voto tra gli iscritti e le iscritte e proclamare gli eletti e le elette all’Assemblea regionale;
f) svolgere tutti gli altri compiti eventualmente previsti dai Regolamenti regionali.
5. La Commissione regionale, inoltre, è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all’applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 4 del presente articolo.
6. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
7. Nelle Federazioni provinciali/territoriali in cui non è prevista la celebrazione del Congressi, ogni Commissione regionale nomina un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario di Federazione (o Commissario) per:
a) curare l’istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti, e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli Scrutatori;
b) calendarizzare le riunioni di Circolo
c) nominare un garante per ogni riunione di Circolo
d) raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di Circolo;
8. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario/a regionale e all’Assemblea regionale.
9. I componenti delle Commissioni regionali fanno parte automaticamente dell’Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all’art. 8, comma 4) del presente Regolamento e delle votazioni di cui all’art. 21, commi 8) e 9) dello Statuto del PD.
ARTICOLO 3
(Compiti della Direzione regionale)
1. La Direzione regionale ha il compito di:
a) approvare, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Regolamento regionale per l’elezione del Segretario/a e dell’Assemblea regionale nel quale devono essere stabiliti, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, i tempi e le modalità di formazione e svolgimento del Congresso a partire dai congressi di circolo. I Regolamenti regionali, fermo restando le norme inderogabili del presente Regolamento, devono rispettare le disposizioni degli Statuti regionali;
b) eleggere la Commissione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inadempienza della Direzione regionale, supplisce l’Assemblea regionale, con le medesime maggioranze. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inadempienza dell’Assemblea regionale, provvede il Segretario nazionale o suo delegato, ovvero il Commissario regionale, nel caso di Unioni regionali soggette a commissariamento.
3. Il Regolamento Regionale deve prevedere le modalità di proclamazione degli eletti in Assemblea regionale e del/della Segretario/a nel caso in cui sia accettata una sola candidatura a Segretario/a regionale.
ARTICOLO 4
(Presentazione delle candidature a Segretario/a regionale)
1. Le candidature a Segretario/a regionale e le relative linee politico-programmatiche vengono depositate presso la Commissione regionale in una data stabilita nel Regolamento regionale.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 15% dei componenti dell’Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 250 e 600, distribuiti in almeno la metà delle Federazioni provinciali/territoriali presenti nella Regione, ovvero nel 100% delle Federazioni provinciali/territoriali se queste sono pari a tre nella Regione.
3. Fanno eccezione la Valle D’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, in cui, nel caso di celebrazione del Congresso, il numero delle sottoscrizioni richieste e’ compreso tra 50 e 150.
4. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
5. L’ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato da ogni Commissione regionale.
ARTICOLO 5
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per l’elezione del Segretario/a e dell’Assemblea regionale)
1. Le riunioni di circolo per l’elezione del/della Segretario/a e delle Assemblee regionali si svolgono secondo un calendario stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 7 del presente Regolamento.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo:
a) tutti gli iscritti presenti nell’Anagrafe certificata 2022 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio Circolo;
b) tutti i nuovi iscritti 2023 che si iscrivano entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Segretario/a regionale.
3. Le anagrafi degli iscritti e delle iscritte sono certificate dalle Commissioni provinciali di Garanzia, come previsto dal Regolamento nazionale del tesseramento. Le Commissioni provinciali di Garanzia hanno l’obbligo di fornire ad ogni Circolo gli elenchi degli iscritti presenti nel sistema di gestione iscrizione online. Le Commissioni provinciali di Garanzia hanno, inoltre, l’obbligo di trasmettere ad ogni Commissione regionale gli elenchi di tutti coloro che, iscritti con metodo tradizionale, non sono ancora visibili nel sistema di gestione iscrizione online a disposizione delle Commissioni regionali.
4. Il/la Segretario/a di Federazione o Provinciale o facente funzione nomina, d’accordo con il/la delegato/a della Commissione Regionale, un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.
5. Le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni di Circolo devono essere stabilite nei Regolamenti regionali approvati ex art. 3 del presente Regolamento.
ARTICOLO 6
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale)
1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario/a regionale: i Presidenti di Regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
2. La carica di componente dell’Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea nazionale. Qualora un componente dell’Assemblea nazionale volesse candidarsi all’Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.
3. Per ciascuna Federazione può essere presentata una ed una sola lista collegata a ciascun candidato/a alla Segreteria regionale sottoposta dai candidati segretari o da loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà delle Federazioni di una Regione.
4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro una data stabilita nel Regolamento regionale. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato/a alla Segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l’alternanza di genere, a pena di nullità.
5. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascuna federazione.
6. Ciascuna Commissione regionale, unitamente ai soggetti indicati dall’art. 2 al comma 7, determina l’ubicazione delle riunioni di circolo. Il Regolamento regionale deve prevedere tempi e modalità di svolgimento delle riunioni di circolo nel corso delle quali avviene il confronto tra i candidati e vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche.
7. L’elettorato passivo è riservato:
a) agli iscritti presenti nell’Anagrafe certificata 2022, che rinnovino la propia iscrizione entro il giorno di presentazione della popria candidatura;
b) ai nuovi iscritti 2023 entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Segretario/a regionale.
8. Il numero dei componenti l’Assemblea regionale da eleggere, stabilito nei singoli Statuti regionali ovvero dai Regolamenti regionali, è suddiviso tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei Deputati nelle più recenti elezioni politiche.
9. I seggi assegnati a ciascuna Federazione sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell’ambito della stessa Federazione, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all’assegnazione di tutti i seggi spettanti.
10. Si vota di norma dalle ore 8 alle ore 20 del giorno stabilito da ogni Regolamento regionale.
11. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascun circolo viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei circoli, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Organizzazione nazionale, proclama
eletti i componenti dell’Assemblea regionale e ne dà comunicazione all’Organizzazione nazionale.
12. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.
ARTICOLO 7
(Diritto e modalità di voto)
1. Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale tutte le iscritte e gli iscritti che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 4, comma 2 dello Statuto del PD, e che godono del diritto di elettorato attivo di cui all’art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
2. L’iscritta/iscritto esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea regionale collegata alla candidata/o Segretaria/o.
ARTICOLO 8
(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario/a)
1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il/la proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali, ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall’Assemblea.
3. Il/la Presidente dell’Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario/a il/la candidato/a che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato/a abbia riportato tale maggioranza assoluta, il/la Presidente dell’Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto/a Segretario/a il/la candidato/a che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Segretario/a regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell’Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per le votazioni di cui al comma 4 del presente articolo e all’art. 21, commi 8 e 9 dello Statuto del PD.
ARTICOLO 9
(Le garanzie)
1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario/a e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell’Assemblea e del Segretario/a regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal Regolamento regionale.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.
ARTICOLO 10
(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)
1. La materia dei costi e dei mezzi di propaganda elettorale, nonché le modalità ed i limiti di spesa e relativi rendiconti, devono essere analiticamente disciplinati nel Regolamento regionale di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
2. Relativamente al limite di spesa di ciascun candidato/a a Segretario/a regionale, per la campagna elettorale l’importo massimo è stabilito dai singoli Regolamenti regionali.
ARTICOLO 11
(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)
1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo, vanno rivolte alla Commissione per il Congresso territorialmente competente, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia territorialmente competente, che decide entro le successive 24 ore.
Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione del Congresso di Federazione vanno rivolte in prima istanza alla Commissione regionale di Garanzia. L’eventuale secondo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.
3. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall’anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.
ARTICOLO 12
(Norme di salvaguardia)
1. I candidati alla Segreteria e all’Assemblea regionali si impegnano:
a) a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
b) a deferire all’atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento e del Regolamento regionale.
ARTICOLO 13
(Congressi di Federazione e di Circolo)
1. I Congressi per l’elezione del/della Segretario/a di Circolo e/o per l’elezione dei componenti l’Assemblea provinciale e del/della Segretario/a di Federazione di cui all’art. 1, comma 2) del presente Regolamento, si svolgono secondo le regole stabilite dal regolamento regionale nei limiti previsti dal presente regolamento. Ai fini dell’elettorato attivo si applica l’art. 5, comma 2, del presente Regolamento. Ai fini dell’elettorato passivo, si applica l’art. 6, comma 7, del presente Regolamento.
2. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario/a provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia, i Sindaci e degli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario/a di Circolo o di Segretario/a cittadino è incompatibile con quella di Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
3. I Regolamenti regionali dovranno prevedere le date di svolgimento dei Congressi di Federazione e/o di Circolo. Nel caso di celebrazione anche del Congresso regionale, è preferibile che i Congressi di Federazione e/o di Circolo siano celebrati nello stesso giorno previsto per la Riunione di Circolo destinata al voto per il/la Segretario/a regionale. Nelle Federazioni in cui si celebrano i Congressi, nel caso in cui dovessero celebrarsi anche uno o più Congressi di Circolo, entrambi i Congressi
vanno svolti contestualmente.
4. La Commissione regionale, nei casi di cui al comma 1), nomina la Commissione provinciale per il Congresso che sarà formata, nel rispetto delle parità di gener, al massimo da 11 componenti
ARTICOLO 14
(Elezione del/della Segretario/a e delle Assemblee di Federazione)
1. Gli Statuti regionali, o in assenza i Regolamenti regionali, devono stabilire: il numero dei componenti di ogni singola Assemblea di Federazione; i criteri di assegnazione degli eleggibili ad ogni Circolo o, in alternativa, a collegi sub-provinciali territorialmente omogenei.
2. Il/la Segretario/a di Federazione è eletto in collegamento ad una ed una sola lista di candidati all’Assemblea di Federazione sottoposta dai candidati segretari di Federazione o da loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno 1/4 dei Circoli di una Federazione. Le liste per l’Assemblea della Federazione devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. I candidati all’Assemblea provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
3. Il voto per il/la Segretario/a di Federazione si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I delegati all’Assemblea provinciale sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell’ambito dello stesso Circolo o collegio sub-provinciale, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all’assegnazione di tutti i seggi spettanti.
4. E’ eletto Segretario/a di Federazione il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta di delegati all’Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei suoi delegati, l’Assemblea provinciale elegge, con maggioranza dei voti validi, il/la Segretario/a provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.
ARTICOLO 15
(Elezione del/della Segretario/a e dei direttivi di Circolo)
1. Gli Statuti regionali, o in assenza i Regolamenti regionali, devono stabilire il numero dei componenti dei direttivi di Circolo, in proporzione al numero di iscritti al Circolo.
2. Le candidature a Segretario/a di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell’apertura del Congresso di Circolo.
3. Il/la Segretario/a di Circolo è eletto dall’Assemblea degli iscritti in collegamento ad una e ad una sola lista al Direttivo di Circolo sottoposta dai candidati segretari di circolo o da loro delegati. Le liste non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell’organismo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella
lista.
4. Il voto per il Segretario di Circolo si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all’assegnazione di tutti i seggi spettanti.
5. E’ eletto Segretario/a di Circolo il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il/la Segretario/a di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell’organismo.
ARTICOLO 16
(Norma di raccordo con gli Statuti regionali)
1. Qualora lo Statuto regionale preveda che l’elezione del/della Segretario/a e dell’Assemblea regionale avvenga con le primarie aperte agli elettori si deroga al presente regolamento nelle parti in cui si prevede il voto dei soli iscritti. I Regolamenti regionali dovranno comunque rispettare le norme inderogabili del presente Regolamento quadro che non riguardano espressamente la modalità di elezione del Segretario/a e dell’Assemblea regionale.