Art. 11 Statuto
2. La Direzione nazionale è composta da centoventiquattro membri eletti. Sessanta eletti dall’Assemblea nazionale con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 6 e da quattro rappresentanti eletti, nella medesima riunione, dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero. Sessanta indicati dai livelli regionali, ivi compresa la Circoscrizione estero, tra amministratori locali e rappresentanti delle federazioni provinciali e dei circoli, nel rispetto del pluralismo politico, congressuale e della rappresentanza di genere. Le modalità di elezione o nomina sono demandate ad un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
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La Commissione congressuale nazionale propone all’Assemblea nazionale di attuare, in sede di prima applicazione dell’art. 11 comma 2 dello statuto e in via transitoria, la seguente modalità di indicazione dei 60 componenti indicati dai livelli regionali:
- di considerare “livelli regionali” i delegati eletti in assemblea nei collegi afferenti le singole regioni;
- che i membri spettanti alle singole regioni siano calcolati per il 50% sulla base del numero di abitanti e per il 50% sulla base dei voti al Pd alle ultime elezioni politiche;
- che ogni regione esprima almeno un membro;
- che i 60 componenti siano suddivisi in base al numero degli eletti in assemblea nazionale tra le due mozioni nel rispetto della parità di genere;
- su proposta della presidenza la direzione, nella sua intera composizione dei 124 componenti elettivi, sarà eletta con voto palese dall’assemblea.