Scarica laDelibera n. 8 del 3 ottobre 2013
La Commissione nazionale per il Congresso, riunita in via telematica il 4 ottobre 2013, a norma dell’art. 18, comma 2, e in relazione all’art. 2 comma 1 del Regolamento:
delibera
– i componenti delle Commissioni regionali e provinciali per il Congresso non possono, a pena di decadenza,candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale o provinciale e all’assemblea regionale e provinciale;
– i componenti delle commissioni regionali e provinciali per il Congresso fanno parte automaticamente delle rispettive Assemblee;
– tali incompatibilità non si applicano a livello di circolo.