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Schirò: “Per gli italiani rimpatriati e disoccupati per effetto del licenziamento è prevista l’indennità di disoccupazione facilitata”

“Il dramma dell’epidemia Coronavirus sta costringendo molti lavoratori italiani trasferitisi all’estero per lavoro a rientrare in Italia.

Una normativa ingenerosa e poco lungimirante non consente a coloro che ne avrebbero bisogno, in attesa di cercare e trovare un lavoro, di ottenere il reddito di cittadinanza.

Tuttavia una legge poco conosciuta prevede un trattamento di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Si tratta della legge 25 luglio 1975 n. 402.

Rientrano nel campo di applicazione della legge i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero).

Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, oltre le condizioni sopra indicate, i seguenti requisiti:
1) essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
2) avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al competente Centro per l’impiego entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione.

L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionalideterminate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso vedere circolare n. 15/2020 dell’Inps).

L’indennità di disoccupazione spetta quindi aicittadini italiani che abbiano lavorato all’estero e siano rimasti disoccupati per effetto del licenziamento.

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; Contact Center dell’Inps; Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell’UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).

Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all’Istituzione estera in causa (ma in questo caso probabilmente i tempi di trattazione della pratica saranno molto più lunghi).

Invece le persone disoccupate rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dalla competente autorità consolare.

In presenza di tutti i requisiti richiesti il cittadino disoccupato e rimpatriato ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

Giova inoltre ricordare che i lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazionepossono richiedere anche l’assegno al nucleo familiare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.

L’indennità viene pagata direttamente dall’Inpse può essere riscossa mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su un libretto postale, oppure mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

E’ importante chiarire che dato che l’indennità di disoccupazione non si basa su requisiti contributivi accreditati all’estero, il cittadino disoccupato può fare richiesta anche se ha svolto un periodo minimo di lavoro all’estero.

Infine vorrei ricordare che i nostri connazionali, prima di rientrare in Italia,potrebbero aver diritto ad una prestazione di disoccupazione a carico dell’ultimo Stato estero dove hanno prestato attività lavorativa, pertanto potrebbe essere opportuno presentare lì una domanda di disoccupazione che potrebbe essere economicamente per loro più favorevole (in ogni caso,per gli “europei” prima di liquidare l’indennità di disoccupazione le Sedi dell’Inps verificheranno l’eventuale diritto ad una “NASpi” se trattasi di lavoratori frontalieri, transfrontalieri o stagionali – art. 65 Reg. n. 883/2004).

Per fare la domanda di indennità è consigliabile comunque rivolgersi ad un ente di patronato che si occupa di tutela di lavoratori”. Così in una notaAngela Schirò, deputata PD estero.

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