Scarica il Regolamento per l’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe degli iscritti e nell’albo degli elettori
Delibera n.2 della Commissione nazionale di garanzia del 14 luglio 2009
1. Il presente regolamento, redatto dalla Commissione nazionale di garanzia in attuazione dell’art. 13 del “Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale”, disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nelle anagrafi degli iscritti e negli albi degli elettori (d’ora in avanti: albi) e comunque in tutte le banche dati disponibili presso le strutture del PD, al fine di garantire ai candidati alle elezioni congressuali la possibilità di comunicare su basi paritarie.
2. Le richieste, motivate, di consultazione e utilizzazione degli albi e delle banche dati, devono essere presentate alla Commissione congressuale territorialmente competente e devono avere risposta entro il termine massimo di quarantotto ore. Avverso l’eventuale rifiuto, può essere presentato ricorso alla corrispondente Commissione (o Collegio) di garanzia, che decide entro le successive 48 ore in via definitiva.
3. La consultazione e l’utilizzazione deve avvenire presso la sede ove gli albi e le banche dati sono depositati. Gli indirizzi delle sedi e delle strutture del PD sono liberamente utilizzabili.
4. I segretari e/o coordinatori dei circoli e delle Unioni provinciali e regionali utilizzano i dati degli albi e delle banche dati della relativa struttura territoriale per il lavoro corrente di partito, la partecipazione democratica a manifestazioni ed eventi e per altre finalità nell’interesse del Partito Democratico.
5. I candidati alla carica di Segretario nazionale possono consultare e utilizzare, anche attraverso un loro delegato, i dati degli albi e delle banche dati presso l’ufficio servizi informativi, via Sant’Andrea delle Fratte 16 – Roma. Qualora tale ufficio provveda a spedizioni, deve indicare il nome del candidato committente.
6. I candidati all’elezione di Segretario regionale possono consultare e utilizzare, anche attraverso un loro delegato, i dati degli albi e delle banche dati relativi alla regione in cui sono candidati, presso la sede ove essi sono depositati
7. I candidati alle Assemblee regionali o all’Assemblea nazionale possono consultare i dati degli albi e delle banche relativi alla regione in cui sono candidati, presso la sede ove essi sono depositati.
8. Ciascun iscritto o elettore può richiedere all’ufficio adesioni territorialmente competente informazioni riguardanti la propria posizione, e, nel caso, comunicare le variazioni che riguardano i propri dati. Per ogni altro tipo di consultazione, l’iscritto o elettore deve inoltrare motivata richiesta alla Commissione congressuale competente per territorio, la quale decide nel rispetto delle norme sulla privacy. Avverso l’eventuale rifiuto, l’iscritto o l’elettore può inoltrare ricorso alla corrispondente Commissione (o Collegio) di garanzia che decide in via definitiva entro una settimana.
9. I dati devono essere trattati e forniti nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali. Ogni infrazione a tale regola è soggetta a ricorso da presentare alla competente Commissione (o collegio) di garanzia. Qualora l’infrazione risulti dolosa e tale da recare grave danno all’immagine del partito, l’organismo che ne sia responsabile è soggetto a commissariamento.
10. Ai fini della raccolta dei dati personali di iscritti ed elettori viene affissa nei locali nei quali si raccolgono le adesioni una nota informativa, ai sensi dell’art. 13 D.L.196/2003.
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