La Direzione nazionale del Partito Democratico ha approvato il Regolamento per la selezione delle candidature per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, mercoledì 17 gennaio 2018.
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Regolamento per la selezione delle candidature al Parlamento per le elezioni politiche 2018
1. Modalità di selezione delle candidature
- Ai fini della più ampia consultazione democratica prevista dal comma 1 dell’art. 19 dello Statuto del PD, vista la nuova legge elettorale, c.d. “Rosatellum”, e tenuto conto dello scioglimento delle Camere avvenuto in data 28 dicembre 2017, il Segretario nazionale promuove un confronto con i Segretari regionali ai fini della selezione delle candidature per le elezioni politiche 2018.
- Il Segretario nazionale, valutate le proposte pervenute dai Segretari regionali e tenuto conto delle sollecitazioni dei territori e del pluralismo interno, delle posizioni dei Parlamentari uscenti e delle norme statutarie, propone alla Direzione nazionale le liste dei candidati alle elezioni Politiche 2018 per Camera e Senato – collegi uninominali e plurinominali.
2. Candidati
- Possono essere candidati/e gli/le iscritti/e al PD e i/le cittadini/e che si dichiarino elettori/ici del PD, che abbiano i requisiti richiesti dalla legge e dal Codice Etico del PD.
- All’atto della presentazione della candidatura ciascun/a candidato/a dichiara di accettare in ogni sua parte il presente Regolamento e di deferire qualsiasi controversia, quesito o interpretazione di tipo regolamentare esclusivamente alla Commissione elettorale di Garanzia.
- I candidati devono sottoscrivere inoltre, a pena di decadenza, un impegno a:
- svolgere la campagna elettorale con lealtà, impegnandosi nel sostenere le proposte programmatiche del Partito Democratico, evitando ogni azione che possa ledere l’immagine del PD;
- contribuire, all’atto dell’eventuale accettazione della candidatura alle elezioni Politiche, all’attività del PD secondo quanto stabilito dalla tesoreria nazionale del Partito Democratico e così come approvato dalla Direzione nazionale.
- Non sono candidabili:
- coloro che non risultino in regola con le norme che prevedono il dovere degli eletti di contribuire al finanziamento del partito, come da art. 22 comma 2 dello Statuto del PD. Apposita liberatoria dovrà essere rilasciata dalla Tesoreria nazionale del PD relativa agli avvenuti versamenti al partito nazionale.
- Coloro i quali si trovano nei casi previsti dall’art. 21, comma 3 dello Statuto del PD, salva deroga da parte della Direzione nazionale, come previsto dall’art. 3, comma 2 del presente Regolamento.
- La Direzione nazionale, con l’approvazione del presente Regolamento, concede in ogni caso e automaticamente la deroga all’art. 21, comma 3 dello Statuto del PD, al Presidente del Consiglio e ai Ministri del Governo della XVII Legislatura.
- Le liste dei candidati, uniche per Camera e Senato – Collegi Uninominali e Plurinominali – sono approvate in unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente Regolamento.
- L’approvazione delle liste comporta automaticamente la concessione di deroghe per i candidati che si trovano nei casi di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) del presente Regolamento.
- La Direzione nazionale affida alla Commissione elettorale di Garanzia in via esclusiva, la trattazione di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente Regolamento. I ricorsi vanno presentati, a pena di decadenza, entro 12 ore dall’approvazione delle liste da parte della Direzione nazionale. La Commissione elettorale di Garanzia decide entro le successive 12 ore.
- I componenti della Commissione elettorale di Garanzia non sono candidabili ed esaminano i ricorsi relativi alle violazioni del presente Regolamento. Le decisioni della Commissione elettorale di Garanzia sono inappellabili.
- La Commissione elettorale di Garanzia è composta da 13 persone in regola con l’iscrizione al PD, come da allegato A 3.Il Presidente della Commissione verrà eletto nella prima seduta dai componenti della stessa Commissione.