Il decreto “dignità” s’appresta a concludere il suo iter con il voto dell’Aula. E’ dunque tempo di farne una valutazione che tenga conto anche degli emendamenti approvati. Sinteticamente si può affermare che obiettivi giusti limitare contratti a termine e delocalizzazioni abusive siano stati affrontati con strumenti talmente sbagliati da rendere il decreto perfino dannoso. Iniziamo dal contesto generale,con l’occupazione che ha raggiunto il suo picco massimo di oltre 23 milioni di occupati.
Un risultato da tenere stretto visto che il pil pro-capite italiano è ancora 8 per cento sotto il livello del 2008 e che normalmente l’occupazione segue il pil. In più l’economia italiana sta entrando in una fase di rallentamento per via dei dazi e della fine del Quantitative easing. In situazioni di questo tipo sarebbe consigliabile procedere con gradualità e prudenza nel ridurre il peso dei contratti a termine nelle nuove assunzioni.
Questo governo invece ha messo da subito, anche sui contratti già in essere, tutti gli ostacoli possibili ai contratti a termine attraverso le causali, l’aumento dei costi e la riduzione delle durate. Invece di costruire uno scivolo verso le trasformazioni dei contratti a termine in contratti stabili, ha deciso di costruire un muro alzando anche i costi del lavoro del contratto a tempo indeterminato. E l’ha fatto nel modo più sbagliato aumentando l’indennità per i licenziamenti illegittimi e quindi incentivando il ricorso ai tribunali.
I costi dei licenziamenti illegittimi, infatti, sono un vero e proprio costo per chi vuole assumere a tempo indeterminato e per la maggior parte delle volte si ritrae per timore di un futuro contenzioso. Meno male che con l’approvazione di un emendamento del Pd si è riusciti ad alzare l’indennità per la conciliazione volontaria così da ridurre l’incentivo a ricorrere ai giudici in caso di licenziamento.
Il governo, con due emendamenti con cui evidentemente ha preso atto che le critiche erano fondate, ha cercato di porre rimedio a due problemi. Il primo relativo al periodo transitorio, per cui le norme sui contratti a temine entreranno in vigore non immediatamente, ma solo dopo il 31 ottobre; così facendo però il disastro è solo rimandato di pochi mesi. Il secondo problema riguardava la mancanza di qualunque incentivo alle assunzioni. All’ultimo momento il governo ha deciso di prolungare la fase transitoria di applicazione dell’incentivo per le stabilizzazioni dei giovani, già introdotto strutturalmente dal governo Gentiloni per i lavoratori fino ai 30 anni, estendendo al 2019 e il 2020 il beneficio per i lavoratori fino a 35 anni già vigente per il 2018. Il risultato finale non può che essere un decreto pieno di contraddizioni.
Riduzione dell’occupazione
La prima la più grave è quella di voler ridurre i contratti a temine finendo per ridurre l’occupazione. La seconda contraddizione riguarda il precariato, per contrastare il quale si punta alla riduzione dei contratti a termine per poi vedere parte di questi contratti transitare in forme di lavoro ancora più precarie. Molti dei contratti a termine non rinnovati infatti finiranno in un periodo di disoccupazione o in forme di lavoro più precarie come i contratti di collaborazione (che erano scesi del 60 per cento con il Jobs Act!) o in lavoro intermittente. La vicenda dei voucher ne è l’esempio: l’emendamento del governo ha esteso i voucher elettronici introdotti dal governo Gentiloni confermando in qualche modo la bontà del compromesso raggiunto l’anno scorso. Non ha toccato i due elementi che ne impediscono la diffusione indiscriminata: il fatto che sono voucher elettronici per cui il datore di lavoro e il lavoratore devono dichiarare le loro generalità fiscali, e il limite di 5.000 euro annui per azienda.
Uno studio Inps sostiene che un terzo dei voucher di carta eliminati nel 2017 travasarono nei contratti a termine, adesso potrà benissimo essere il contrario: diverse migliaia di contratti a termine diverranno voucher. Tutto questo è bastato per alienarsi le simpatie di tutti i sindacati, anche della Cgil che, seppur tardivamente, sembra riconoscere che aver scritto un pezzo delle norme sulle causali e sulla riduzione dei contratti a termine non vale il rischio di essere considerati corresponsabili della riduzione dell’occupazione e della diffusione dei voucher.
Aumento dei contenzioni
Un’altra grave contraddizione riguarda il fatto che sia le norme sui contratti a termine sia quelle sui contratto a tempo indeterminato sono scritte in modo da incentivare il ricorso ai tribunali in caso di contenzioso, anzi, sembra proprio un obiettivo del governo quello di riportare nei tribunali le cause di lavoro quasi che questa fosse una garanzia per il lavoratore.
Non si spiega altrimenti il fatto di volere a tutti i costi introdurre delle causali molto specifiche (e non generiche) che verosimilmente costringeranno tutti i contratti a termine sopra i 12 mesi a interrompere il rapporto di lavoro oppure ad apporre delle causali a rischio molto elevato di contenzioso. In modo analogo, sui contratti a tempo indeterminato alzando le indennità per i licenziamenti a tempo indeterminato, si incentiva il lavoratore ad andare in tribunale. Chissà se questa è una eterogenesi dei fini o se è proprio l’obiettivo voluto.
Eterogenesi dei fini sulle agenzie
E’ invece sicuramente definibile “eterogenesi dei fini” quella che potrebbe determinarsi con il lavoro in somministrazione. Il decreto era partito col chiaro intento di far chiudere le agenzie di somministrazione sottoponendole a vincoli impossibili (come quello di avere il massimo 20 per cento dei contratti a termine). Poi, nel corso dell’esame degli emendamenti sono stati soppressi i vincoli maggiori e il risultato finale potrebbe addirittura essere un grosso regalo alle agenzie di somministrazione.
Potrebbe ben essere che in generale diverrà talmente difficile (dal punto di vista burocratico) e costoso (dal punto di vista delle selezioni dei nuovi assunti) gestire il turnover a 12 mesi dei contratti a termine, che le aziende meno strutturate dovranno per forza rivolgersi agli operatori specializzati delle agenzie di somministrazione, pur pagando molto di più.
Ed ecco che anche in questo caso il costo del lavoro aumenterebbe. Le agenzie di somministrazione diverrebbero dei veri monopolisti della gestione del turnover a dodici mesi. Un vero paradosso: da volerle eliminare a renderle monopoliste di un segmento della gestione dei contratti a termine assai ampio.
L’equivoco delocalizzazioni
Sulle delocalizzazioni gli emendamenti non hanno corretto gli errori di impianto. Anche in questo caso gli obiettivi sono giusti ma gli strumenti pericolosamente sbagliati. Le misure di questo decreto che limitano la libertà di stabilimento delle imprese all’interno dell’Ue sono suscettibili di essere incompatibili con i Trattati. In più c’è poca chiarezza su quali tipi di aiuti di Stato sono oggetto della norma (sembrerebbero inclusi ogni tipo di aiuto notificato e autorizzato dalla Commissione europea, quale sia l’importo e la finalità).
In altri termini, se un’azienda dovesse avere goduto di un aiuto, anche se di minimo importo, pur avendo nel frattempo generato valore per il paese (e in un certo senso “ammortizzato” il beneficio utilizzato), ove decidesse di spostarsi altrove sarebbe tenuta a una restituzione.
Se non è affatto chiaro quante imprese oggi vogliano delocalizzare e quante saranno fermate da questo decreto, è chiaro invece che le aziende che hanno già concluso i contratti di sviluppo faranno ricorso (e probabilmente vinceranno) e le nuove potenziali imprese si guarderanno bene da stabilirsi al sud (dove di solito si fanno i contratti di sviluppo con il ministero dello Sviluppo).
Se è condivisibile l’intento di contrastare le delocalizzazioni “predatorie”, sarebbe però più utile affrontare il tema in sede europea adottando misure condivise.
Una strategia alternativa e certamente più efficace sarebbe quella di denunciare alla Commissione, come incompatibili con i Trattati europei, quei casi di aiuti di stato “ad hoc” che, attraverso soluzioni fiscali negoziate o riduzioni contributive/retributive o prestiti senza garanzie, vengono concessi dai paesi europei che intendono attrarre imprese già stabilite in un altro paese dell’Unione europea.
Pillole di ignoranza “fiscale”
Sul fisco molte perplessità derivano sia dal rinvio della fatturazione elettronica per i benzinai (che costa ben 56 milioni in sei mesi) che dalla cancellazione dello split payment per il professionisti. Delle due l’una, o si estende anche alle piccole imprese (perché per esempio le società di due professionisti non sono comprese?) oppure si continua nella strada di lotta all’evasione già intrapresa, rafforzando le compensazioni e i rimborsi per ovviare ai fastidi dello split payment.
I professionisti che lavorano con la Pa erano già soggetti allo split payment da un anno, perché tornare indietro? Il decreto dice di voler abolire spesometro e redditometro, peccato che lo spesometro sia stato già abolito dallo scorso governo (a partire dal 1 gennaio 2019 quando sarà sostituito dalla fatturazione elettronica) e che il redditometro in realtà non è abolito, ma semmai confermato quale strumento generale di accertamento sintetico dei redditi.
Il decreto si limita, infatti, solo a modificare marginalmente la procedura per l’individuazione dei criteri del redditometro che non è dunque abolito, ma le cui forme e tempi di applicazione restano nel totale arbitrio dell’amministrazione fiscale, senza quindi alcuna certezza per cittadini e imprese, che non possono sapere se e quando andranno incontro a controlli e con quali strumenti.
Forse con questo “trucchetto” il governo voleva in realtà sospendere ogni forma di accertamento sintetico in attesa del nuovo condono (che di nuovo per ora ha solo il nome, “pace fiscale”) ma non c’è riuscito perché, se davvero fossero sospesi i controlli, la relazione tecnica avrebbe dovuto indicare una copertura finanziaria (mancati controlli= mancato gettito!) che però non c’è. Dato che il redditometro non si può abolire a costo zero, l’unica spiegazione è che non l’hanno affatto abolito.