Congressi PD – Non candidabilità di iscritti condannati per violenze sessuali
La Commissione nazionale di Garanzia, visto l’art. 5 comma 1 del Codice etico del Partito Democratico, ha ritenuto che gli iscritti condannati, anche a seguito di patteggiamento e con la condizionale, per violenze sessuali non possano rivestire incarichi all’interno del PD né possano essere candidati alle elezioni.
(Data: 14 aprile 2009)
Operatività degli Statuti regionali e assimilati
La Commissione nazionale di Garanzia, visto l’art. 11 comma 3 dello Statuto nazionale (Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni) ha ritenuto anzitutto che gli statuti adottati dalla Circoscrizione Estero e dalla Organizzazione giovanile rientrino in tale procedura.
La Commissione nazionale di Garanzia ha quindi precisato che gli statuti per i quali la Commissione ha formulato o formulerà osservazioni ai sensi del suriportato art. 11 si intendono entrati in vigore ad eccezione delle norme oggetto di rilievi. In tal caso, le strutture interessate potranno adeguarsi alle osservazioni della Commissione nazionale, rendendo così interamente operativi i rispettivi statuti, ovvero ricorrere all’Assemblea nazionale la quale decide in via definitiva.
Le strutture che non hanno ancora approvato lo statuto, ovvero l’hanno approvato ma non l’hanno ancora trasmesso alla Commissione nazionale di Garanzia, sono invitate a farlo con urgenza ed inviarlo alla segreteria della Commissione per posta o via internet.
Entro 30 giorni dal loro ricevimento, la Commissione provvederà a formulare le sue eventuali osservazioni, secondo i criteri già comunicati a tutte le strutture sin dal 16 ottobre 2008.
(Data: 27 giugno 2009)
Candidature di componenti delle Commissioni di Garanzia
La Commissione Nazionale di Garanzia, in occasione della presentazione delle candidature a Segretario e a componente delle Assemblee nazionale e regionali del PD, ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione sul doveroso rispetto dello statuto (art. 40 comma 4) che fa divieto ai componenti delle Commissioni di Garanzia di qualsiasi livello “di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al partito democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richieste”.
La Commissione nazionale di Garanzia confida che i membri delle commissioni regionali e provinciali di Garanzia si attengano al dettato di non partecipare ad alcuna iniziativa a sostegno dei candidati, così come fanno, per principio statutario e per intimo convincimento, i membri della Commissione Nazionale.
(Data: 6 agosto 2009)
Congressi PD – Autorizzazione a presentazione liste di delegati
La Commissione nazionale di Garanzia ritiene legittime le norme del regolamento congressuale per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale laddove subordinano la presentazione di liste di candidati all’autorizzazione del candidato segretario.
Ciò per i seguenti motivi:
– é principio generale, anche per le elezioni politiche, che nessuna lista possa collegarsi ad una mozione politica (o partito) se la mozione stessa (o partito) non è d’accordo;
– lo statuto nazionale non disciplina le modalità per il collegamento, ma stabilisce (art.9.1) che “Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti”;
– il regolamento così approvato dalla Direzione nazionale poteva pertanto prevedere legittimamente che la presentazione di liste debba essere subordinata all’autorizzazione del candidato segretario;
– in caso contrario, l’accettazione di liste di candidati non autorizzate dal candidato segretario potrebbe dare luogo ad eventuali e strumentali iniziative frazionistiche nei confronti del candidato
(Data: 2 settembre 2009)
Congressi PD – preferenze plurime
La Commissione nazionale di Garanzia, considerato che:
1. il regolamento congressuale stabilisce che “L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea Nazionale”;
2. in cima alle schede elettorali è scritto chiaramente: “SI PUO’ VOTARE SOLTANTO UNA LISTA”;
3. nelle schede non esistono spazi riservati ai singoli candidati, ma soltanto tanti spazi diversi quante sono le liste, né il regolamento prevede la possibilità di votare un candidato senza votare contemporaneamente una lista, per cui non è previsto il conteggio dei voti attribuiti al candidato separatamente da quelli attribuiti alla/e lista/e ad esso collegata/e;
4. Il “frazionamento” o la “moltiplicazione” del voto fra più liste sono chiaramente in contrasto con qualsiasi criterio elettorale, e comunque dovevano essere disciplinati dal regolamento congressuale e comunque non oggi, a due settimane dal voto;
ritiene che qualora un elettore abbia tracciato più segni su più liste la scheda debba essere annullata.
(Data: 9 ottobre 2009)
Incompatibilità Garanti
La Commissione nazionale di Garanzia,
– visto l’art. 40.4 dello Statuto nazionale (L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico…);
– visto l’art. 14 dello stesso Statuto che definisce i Circoli “unità organizzative di base” rimandando agli Statuti regionali la loro disciplina;
– vista la diffusione dei Circoli sull’intero territorio nazionale;
– considerato che per divenire “garante” occorre comunque essere iscritti ad un Circolo;
– considerato che il caso esaminato attiene all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale;
ritiene che l’incarico di componente di una qualsiasi Commissione di Garanzia non sia incompatibile con quello di Coordinatore o membro del Direttivo di un Circolo, salvo diverse disposizioni dei rispettivi statuti regionali.
Ciò fermo restando il rispetto delle incompatibilità previste dall’art. 40.4 dello Statuto e con l’ovvia precisazione che in caso di eventuali ricorsi e/o fatti comunque riguardanti il Circolo di appartenenza del garante, lo stesso non intervenga ai lavori della Commissione che deve pronunciarsi in merito.
(Data: 16 febbraio 2010)
“Prorogatio” Commissioni di Garanzia scadute
A seguito delle istanze di chiarimento pervenute, il Presidente della Commissione nazionale di Garanzia, Luigi Berlinguer, e il Coordinatore della segreteria nazionale, Maurizio Migliavacca, hanno diramato a tutte le strutture del PD una circolare con cui hanno precisato che laddove non si è ancora provveduto ad eleggere, da parte delle nuove assemblee regionali o provinciali, le rispettive Commissioni di Garanzia, onde evitare vuoti di potere continuano ad operare in “prorogatio” le Commissioni precedentemente elette.
(Data: 22 febbraio 2010)
Iscrizione ad associazioni segrete
La Commissione nazionale di Garanzia,
– rilevato che a norma di Statuto art. 2 comma 2, l’iscrizione al partito avviene sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto e il Codice etico, sottoscrizione con la quale l’iscritto/a si impegna “a non appartenere ad Associazioni che comportino un vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato, ovvero che comportino forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche Istituzioni”;
– allo scopo di verificare che le Associazioni di appartenenza non rientrino in quelle di cui all’art. 3 del Codice etico e di comprovare la validità dell’impegno assunto con il Pd;
delibera che l’iscritto/a ha l’obbligo di dichiarare la propria appartenenza a qualunque Associazione rendendone palesi le finalità e modalità per conseguirle nonché documentando gli eventuali atti di mutuo sostegno interni alle Associazioni stesse.
La mancata produzione dello statuto, e/o una dichiarazione mendace o reticente sono causa del venir meno dell’impegno assunto dall’iscritto/a e quindi del presupposto del vincolo associativo con il partito.
(Data: 7 giugno 2010)
Decorrenza delle modifiche statutarie
La Commissione nazionale di garanzia, delibera che;
– le norme statutarie, in caso di loro modifica, sono di immediata applicazione;
– per la loro entrata in vigore non sono necessarie modifiche agli Statuti regionali in quanto esse, in base all’art 44 dello Statuto nazionale, “prevalgono, in caso di difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali”.
(Data: 7 giugno 2010)
Sanzioni per mancato versamento quote contributive
La Commissione nazionale di garanzia, per quanto riguarda la corretta interpretazione dell’art. 40 comma 5 dello Statuto (“Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal regolamento finanziario, decadono dall’anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD”) delibera che è responsabilità dei tesorieri dei rispettivi livelli verificare l’assolvimento dei relativi obblighi contributivi.
(Data: 7 giugno 2010)
Diritti dei membri “integrati” nelle assemblee territoriali
La Commissione nazionale di garanzia, visto l’art. 46 delle “norme transitorie e finali” dello Statuto nazionale (introdotto per consentire, nelle more dell’adeguamento degli statuti regionali alle modifiche statutarie approvate dalla Assemblea nazionale del 22 maggio 2010, lo svolgimento uniforme dei Congressi provinciali e di circolo sull’intero territorio nazionale, ai sensi degli articoli 12, 15 e 44 dello Statuto); ha ritenuto che gli statuti ovvero i regolamenti attuativi regionali possono comunque prevedere che i candidati alla Segreteria territoriale, oppure determinate figure individuate per funzione, possano essere “integrati” nelle rispettive Assemblee territoriali.
In proposito la Commissione precisa che, in analogia a quanto avviene per l’Assemblea nazionale (art. 4 comma 2 dello Statuto Nazionale), i componenti così integrati:
– Non fanno parte del numero di delegati eletti all’Assemblea che determinano – in caso di maggioranza assoluta – l’elezione del segretario;
– Non fanno parte – in assenza di tale maggioranza – del numero di delegati che determinano i due candidati che partecipano al ballottaggio per l’elezione del Segretario;
– Non danno luogo ad alcun riequilibrio, anche perché potrebbero non essere ascrivibili ad una singola lista.
– Hanno sempre diritto di voto tranne che in occasione della nomina del Segretario o della sua sfiducia.
Infine la Commissione precisa che, nel caso in cui per l’assegnazione dell’ultimo delegato ci fosse parità esatta di quoziente tra due o più liste, ognuna di esse ha diritto all’attribuzione di un delegato.
(Data: 12 luglio 2010)
Accordi di collaborazione
La Commissione nazionale di Garanzia, in riferimento alle procedure da adottare per l’attuazione dell’art. 29, comma 1, dello Statuto nazionale, ritiene che le fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro che intendono collaborare col PD debbano anzitutto depositare il proprio statuto presso la Commissione nazionale di Garanzia, la quale ha il compito di verificarne, nel rispetto della loro autonomia, la compatibilità con i principi, gli scopi e la struttura democratica previsti nello Statuto del PD. Qualora gli statuti regionali prevedano analoghe forme di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti a carattere territoriale, la verifica dei relativi statuti spetta alle competenti Commissioni territoriali di garanzia.
Tale procedura è peraltro preliminare agli accordi di collaborazione, i cui contenuti restano di competenza dei rispettivi organi gestionali del PD.
(Data: 30 luglio 2010)
Candidature in liste alternative al PD
La Commissione nazionale di Garanzia, premesso che la concreta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 9 dello Statuto richiede un esame puntuale delle situazioni concretamente verificatasi e del contesto in cui si inseriscono, e che per questo la decisione è stata affidata alle commissioni provinciali (e regionali in sede di appello) che più facilmente possono conoscere tali situazioni, unanime ha ritenuto che:
– La locuzione “appartenenti ad altri movimenti politici”, volutamente molto ampia, ha inteso superare la precedente disposizione che faceva unicamente riferimento alla iscrizione ai partiti politici e ricomprende pertanto anche le associazioni che abbiano dato vita a liste civiche. La sanzione dell’esclusione dall’anagrafe degli iscritti e dall’albo degli elettori vale pertanto anche per i candidati di tali associazioni qualora esse abbiano presentato liste in alternativa a quelle presentate dal PD e senza essere state a ciò autorizzate dal PD stesso.
– Detta esclusione deve intendersi applicabile anche retroattivamente. Ciò in quanto tale ipotesi, sebbene non esplicitata nel precedente testo statutario, era ricavabile in via interpretativa nell’ambito delle fattispecie rientranti nei casi di iscrizione ad altri partiti e di adesione, all’interno degli organi istituzionali elettivi, a gruppi di altri partiti.
– Ove i responsabili di tale violazione siano stati esclusi dall’anagrafe degli iscritti o dall’albo degli elettori prima dell’ultima modifica statutaria e – come consentito dal testo previgente – la competente commissione di garanzia abbia previsto il decorso di un periodo di tempo inferiore al biennio prima di consentire una nuova iscrizione, tale periodo resta confermato anche sotto la vigenza dell’attuale statuto.
– L’esclusione dall’anagrafe degli iscritti e dall’albo degli elettori per coloro che nelle assemblee elettive (nelle quali sia presente il gruppo consiliare del PD) aderiscano a gruppi consiliari diversi da quello del PD si applica anche per coloro che abbiano aderito a gruppi alternativi a quello del PD prima dell’ultima modifica statutaria (21-22 maggio 2010).
(Data: 22 ottobre 2010)
Nome del Segretario nazionale su liste locali
La Commissione nazionale di Garanzia, ha ritenuto unanime che in linea di principio non si possa contraddistinguere una lista locale con il nome del Segretario nazionale, tanto più quando lo stesso non ha rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso.
(Data: 22 ottobre 2010)
Commissariamenti delle strutture sub-regionali
La Commissione nazionale di garanzia,
– vista la richiesta del Segretario nazionale di parere sulla nomina di un Commissario al PD di Napoli;
– visto l’art 17 comma 3 dello Statuto;
– ritiene che in casi particolari di “necessità e di urgenza” nonché “di gravi e ripetute violazioni dello Statuto e del Codice etico” rientri nel potere-dovere del Segretario nazionale di intervenire, pur con le garanzie del caso (parere della Commissione nazionale di Garanzia e successiva ratifica della Direzione nazionale in tempi brevi) con la nomina di un organo sostitutivo degli organi esecutivi delle strutture del PD, comprese quelle sub-regionali.
(Data: 28 gennaio 2011)
Sanzioni disciplinari in caso di diffamazione
La Commissione nazionale di Garanzia,
– visto l’art. 2.4 del Codice etico, che impegna gli uomini e le donne del Partito Democratico a sostenere “un modello di comunicazione basato sull’ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione” ed a “condurre il confronto con volontà d’intesa, ricercando cioè una reale interlocuzione”; nonché l’art. 3.2.a) che impegna gli eletti e le elette del PD a “comunicare all’organo di garanzia territorialmente competente, ai sensi dello Statuto, le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l’attività del partito o lederne l’immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti”;
– preso atto che né lo Statuto, né il Codice etico, né il Regolamento delle Commissioni di Garanzia prevedono conseguenti sanzioni al riguardo;
ritiene che le infrazioni ai predetti comma 2.4 e 3.2.a) del Codice etico siano passibili di richiamo scritto ai sensi dell’art. 13.1.a) del Regolamento delle Commissioni di Garanzia, e che eventuali reiterazioni siano suscettibili delle ulteriori sanzioni previste dal predetto art. 13.1.
Tale deliberazione si applica per i casi che si verificheranno a partire dalla data odierna.
(Data: 3 marzo 2011)
“Quorum” per le primarie
La Commissione nazionale di Garanzia, in ordine all’interpretazione dell’art. 18, comma 4 e 5 dello Statuto nazionale, premesso che:
– la distinzione fra i “quorum” calcolati sui “componenti della Assemblea” e sugli “iscritti” prevista nel predetto articolo è direttamente riferibile ai territori ove insistono più circoli PD e si rende quindi necessaria la costituzione di un organismo rappresentativo (assemblea) di secondo livello (e quindi la previsione di un diverso “quorum” deliberativo rispetto agli iscritti);
– tale distinzione perde di significato pratico nei territori ove insiste un solo circolo PD, ove i “componenti della assemblea” coincidono con gli “iscritti”;
– in mancanza di una esplicita norma statutaria che disciplini tale evenienza;
ha ritenuto che nei territori con un solo circolo si debba fare riferimento ai “quorum” previsti per gli iscritti, così da non comprimere la garanzie stabilite dallo Statuto a tutela dei loro diritti. Per quanto concerne le modalità di sostegno alle candidature per le primarie ovvero di ricorso ad un diverso metodo di selezione rispetto alle primarie, la Commissione ha ritenuto che la volontà degli iscritti può essere raccolta in occasione di apposite riunioni regolarmente verbalizzate ovvero, in loro mancanza, mediante sottoscrizioni verificate e controllate dagli organi competenti.
(Data: 3 marzo 2011)
Incompatibilità per cumulo di incarichi
La Commissione nazionale di Garanzia, visto l’art. 21 dello Statuto nazionale, all’unanimità ha ritenuto che:
1. gli iscritti al PD non possono ricoprire contemporaneamente incarichi elettivi od esecutivi in istituzioni diverse tra loro, salvo eventuali deroghe secondo le procedure statutarie;
2. la eventuale deroga al cumulo di più incarichi istituzionali sul territorio è di competenza della Direzione del livello territoriale superiore;
3. in caso di cumulo di incarichi non autorizzato, l’iscritto deve dimettersi da uno dei due incarichi ricoperti entro trenta giorni. Qualora non si dimetta, sarà passibile delle sanzioni di cui all’art.13 del Regolamento delle Commissioni di Garanzia;
4. gli iscritti che, ricoprendo un incarico elettivo od esecutivo, intendono candidarsi per un ulteriore incarico elettivo in un altro e diverso ente, al momento della sottoscrizione della candidatura debbono presentare, insieme alla documentazione di rito, anche una dichiarazione scritta con cui si impegnano a dimettersi, qualora eletti, dall’incarico già ricoperto.
(Data: 23 settembre 2011)
Significato “voto limitato”
La Commissione nazionale di Garanzia, visto l’art. 39 comma 5 dello Statuto nazionale (I componenti delle Commissioni di Garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del “voto limitato”), considerato che l’obiettivo della norma è quello di garantire nella composizione delle Commissioni di Garanzia la maggiore rappresentatività possibile di tutte le diverse anime del PD, ha ritenuto unanimemente che, fatto salvo il caso in cui sia stata presentata un’unica lista concordata (e come tale confermata dal risultato della votazione palese), non sia consentito porre in votazione palese più liste contrapposte di candidati. In tal caso si deve infatti procedere a votazione segreta, nel corso della quale ciascun votante non può esprimere preferenze in numero superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere (es: quattro su sette componenti o cinque su nove).
(Data: 6 febbraio 2012)
Utilizzo simbolo PD
La Commissione nazionale di Garanzia, visto il quesito sottoposto dal PD di Torino, ha ritenuto unanimemente che:
– L’utilizzo del simbolo del PD spetta alle strutture del Partito;
– I candidati ufficiali del PD nelle varie consultazioni elettorali possono utilizzare il simbolo del partito con la correttezza e le modalità d’uso sancite dal Codice etico;
– I singoli iscritti al PD possono utilizzare il simbolo previa autorizzazione della competente struttura del Partito, rilasciata su loro motivata richiesta;
– Eventuali casi di utilizzo del simbolo da parte di iscritti al PD al di fuori dei suddetti casi sono suscettibili di sanzioni disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Garanzia;
– Eventuali casi di utilizzo del simbolo da parte di persone o di gruppi non aderenti al PD sono suscettibili di denuncia alla magistratura da parte del rappresentante legale della competente struttura del Partito;
(Data: 27 febbraio 2012)
Anagrafe Patrimoniale
La Commissione nazionale di Garanzia, visto il quesito inoltrato da Domiziana Matteucci della CdG di Fermo, visti gli articoli: 40 comma 6 dello Statuto nazionale; 3 comma 2.a del Codice etico; 3 comma 6.f del Regolamento delle Commissioni di Garanzia nonché le norme sulla trasparenza patrimoniale contenute nel Codice di responsabilità degli eletti e amministratori PD, si è così unanimemente pronunciata:
– Gli iscritti al PD titolari di cariche pubbliche, eletti o amministratori, sono tenuti a depositare il loro stato patrimoniale presso la Commissione di Garanzia del territorio ove ricoprono il loro incarico;
– Allo scopo di agevolare i relativi adempimenti ed uniformarli nell’intero territorio nazionale, la Commissione nazionale di Garanzia ha ritenuto opportuno predisporre, in collaborazione con il Tesoriere nazionale, un apposito modello che sarà trasmesso quanto prima a tutte le Commissioni di Garanzia nonché alle strutture territoriali del PD affinché collaborino alla gestione delle anagrafi patrimoniali;
– Qualora l’iscritto abbia già depositato il suo stato patrimoniale presso l’Istituzione ove è stato eletto o designato, è sufficiente che ne depositi copia alla Commissione di Garanzia competente;
– Le procedure per la pubblicizzazione degli stati patrimoniali dovranno rispettare le norme del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196.
(Data: 19 marzo 2012)
Contributi al PD dei parlamentari
La Commissione nazionale di Garanzia, visto il quesito inoltrato dal presidente della Commissione regionale di Garanzia della Sardegna, visti l’art. 22 comma 2 e l’art. 34 commi 1 e 2 dello Statuto nazionale nonché l’art. 7 commi 1 e 2 del regolamento finanziario nazionale, ritiene che non esistano divieti alla autonomia delle Unioni regionali di richiedere il versamento di contributi anche da parte dei loro iscritti eletti al Parlamento italiano o europeo.
Ovviamente, le relative norme dovranno essere disciplinate dai rispettivi statuti e regolamenti finanziari.
Eventuali violazioni e/o interpretazioni di tali norme sono di competenza delle rispettive Commissioni regionali di Garanzia.
(Data: 17 ottobre 2012)