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Scuola, Dl 36: le proposte del PD

Di seguito un breve riepilogo del lavoro fatto dal Partito Democratico riguardo al decreto legge 36/2022, con una tavola di confronto tra il testo originario, le proposte Pd ed il testo finale di legge approvato.

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Leggi gli emendamenti aggiuntivi del 13 giugno 2022

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EMENDAMENTO n. 44.13 FORMAZIONE INIZIALE

 

L’emendamento interviene su tre nodi:
a) PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE ABILITANTE: si interviene per rendere più coerente con gli obiettivi formativi ed elevarne la qualità il percorso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, introdotto nell’ordinamento dal decreto e costituito da 60 CFU (crediti formativi universitari o accademici). In particolare, si prevede, infatti, che il percorso si svolga in presenza (così da limitare le attività da remoto), sia a frequenza obbligatoria (le percentuali di assenze consentite sono rinviate ad un successivo atto amministrativo), sia organizzato per classi di concorso e attraverso una collaborazione strutturata e paritetica tra scuola e università. Al corso si potrà accedere se già in possesso del titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso o se iscritti ad un corso di laurea magistrale o di diploma di II livello ma si siano già conseguiti almeno 60 crediti formativi. Si elimina, in tal modo, la possibilità di accedere al percorso formativo sin dalla laurea triennale.

Appare, infatti, opportuno che ai percorsi abilitanti si possa accedere avendo già solide basi disciplinari, sulle quali innestare i saperi teorici e pratici delle scienze dell’educazione e delle metodologie e tecniche didattiche. Si propone, inoltre, che il titolo di abilitazione non potrà essere conseguito prima della laurea magistrale o del diploma di II livello, necessari per l’accesso ai concorsi: la formulazione attuale non esclude esplicitamente questa eventualità, dietro la quale si celerebbe una evidente incoerenza.

L’emendamento prevede, poi, che con un successivo atto sia disciplinato il riconoscimento:

  • di eventuali CFU curricolari conseguiti precedentemente, purché coerenti con gli obiettivi formativi dei percorsi abilitanti;
  • dei 24 CFU eventualmente conseguiti quali requisito di accesso ai concorsi in
    base alla legislazione previgente (e riconosciuti, in base ad altro emendamento alla fase transitoria, come requisito per l’accesso al concorso).

Significative le novità che chiediamo di introdurre relativamente al costo dei percorsi di abilitazione, che il DL 36 prevede laconicamente che siano integralmente a carico dei partecipanti: l’emendamento propone che la contribuzione sia sottoposto al regime della no tax area (come già accade per i Corsi di Studio e come accadeva per il conseguimento dei 24 CFU). Al fine di contenere l’eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio si chiede, inoltre, che la durata regolare degli studi sia aumentata di un anno per lo studente che frequenta contemporaneamente università e percorso di formazione iniziale.

L’emendamento prevede infine che:

  • la prova scritta finale del percorso di abilitazione sia sostituita da una relazionesul periodo di tirocinio svolto durante il percorso stesso;
  • i tutor possano far parte delle commissioni che valuteranno i candidati al termine del percorso;
  • gli oneri per la copertura dei congedi dei tutor non siano coperti con le risorse
    disponibili per la card docenti;
  • per i percorsi abilitanti attivati per i primi tre cicli, ci sia una riserva di posti per i docenti che abbiano maturato 36 mesi di servizio nelle scuole statali o paritarie o nei percorsi regionali di formazione professionale, attualmente esclusi secondo il testo vigente del decreto;
  • fino all’a.s. 2024/2025 sia consentita la partecipazione al concorso ITP anche ai non ancora laureati;
  • sia consentito a tutti i docenti precari con tre anni di servizio, anche nelle scuole paritarie, di partecipare al concorso, purché si sia svolto almeno un anno di servizio per la classe di concorso per la quale si concorre.

b) ANNO DI PROVA: al termine del periodo di prova successivo al superamento del concorso, il docente neo assunto dovrà sostenere un colloquio, anziché essere sottoposto ad un test finale (come è attualmente previsto del decreto legge). La previsione riguarda, naturalmente, tutti i neo assunti, sia i vincitori abilitati del concorso ordinario in possesso di 60 CFU sia coloro che hanno partecipato al concorso in quanto docenti precari con 36 mesi di servizio.

c) FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE: si rinvia alla contrattazione collettiva qualsiasi decisione in merito alla definizione delle iniziative di formazione e alla loro collocazione oraria rispetto all’orario di servizio del personale.

 

EMENDAMENTO n. 44.184 FASE TRANSITORIA

Il decreto legge prevede una fase transitoria per l’ammissione ai concorsi – in vigore fino al 31 dicembre 2024- che riguarda esclusivamente coloro i quali non (ancora) abilitati ma in possesso di almeno 30 CFU del percorso di formazione iniziale. Se vincitori del concorso, costoro sottoscrivono un contratto annuale di supplenza, devono completare il percorso di formazione iniziale con l’acquisizione di ulteriori 30 CFU e, dopo aver conseguito l’abilitazione superando la prova finale, vengono immessi in ruolo e svolgono il periodo di prova in servizio.

 

L’emendamento interviene, su due ambiti specifici:
– SOGGETTI IN POSSESSO DI 24 CFU: consente di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano conseguito 24 CFU in considerazione del fatto che fino all’emanazione del decreto (cioè fino al 29 aprile 2022) tale requisito era sufficiente per prendere parte ai concorsi a cattedre;

– PRECARI STORICI: per i partecipanti al concorso in possesso del requisito di 36 mesi di servizio, chiede che la prova concorsuale sia costituita da una lezione simulata, affinché si valuti l’esperienza maturata durante l’esercizio della professione. Inoltre, chi partecipa al concorso con 36 mesi di servizio e, pur non vincendolo, risultasse idoneo, potrà abilitarsi acquisendo i 30 CFU ulteriori e superando la prova finale del percorso di formazione iniziale.

 

Inoltre si prevede che anche i tutor possano far parte, quale esperti esterni, della commissione chiamata a valutare il candidato al termine del percorso di formazione iniziale.

 

EMENDAMENTO n. 44.123 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE
INCENTIVATA

L’emendamento interviene sulla struttura della Scuola di Alta Formazione (istituita dal decreto legge e rientrante tra gli obiettivi posti dal PNRR) e sul delicato tema della “formazione incentivata”, disposto dal decreto legge.

Per quanto riguarda la Scuola di Alta Formazione, l’emendamento propone, da una parte, di rendere più snello l’impianto organizzativo della scuola stessa, eliminando alcuni organi previsti dal decreto (come il comitato di indirizzo), dall’altra di ridurre l’impianto verticistico e dirigistico che il decreto prevede, facendo della stessa un istituto in grado di dialogare con le scuole e ne sostenga i bisogni e le pratiche. Non una Scuola di Alta Formazione che dirige, ma una Scuola di Alta Formazione che coordina, coopera e co-progetta.

 

Sul tema della formazione incentivata, l’emendamento elimina il complicato e probabilmente ingestibile sistema del bonus una tantum previsto dal decreto e chiede di reintrodurre in suo luogo il sistema degli scatti di carriera anticipati (previsto nelle stesure preliminari del provvedimento). In sostanza: i docenti potranno accedere, su base volontaria (l’emendamento elimina il riferimento alla obbligatorietà), a percorsi di formazione incentivata al termine dei quali è previsto un sistema di scatti anticipati di carriera (che non elimina la progressione di carriera per anzianità ma si affianca ad essa).

Accogliendo alcune delle rivendicazioni espresse dalle sigle sindacali, l’emendamento, esplicita il rinvio alla contrattazione collettiva di tutte materie ad essa connesse, come la quantificazione delle ore di formazione necessarie, definizione della platea che può accedere al sistema, ambiti e articolazione dei percorsi di formazione, ecc. In particolare, l’emendamento dispone un sistema che consente di rispettare le scadenze connesse agli obiettivi di PNRR pur lasciando spazio alla contrattazione collettiva: in esso, infatti, si disciplina che entro il 28 febbraio 2023 sia perfezionato, tra sindacato e governo, l’accordo relativo ad una ipotesi condivisa di percorsi di formazione. Ove l’accordo non sia raggiunto nel termine, si procederà allora, in via di prima applicazione, all’adozione di un decreto ministeriale sentite le OOSS più rappresentative.

L’emendamento, inoltre, abroga la previsione che il bonus una tantum debba essere riconosciuto a non più del 40% dei partecipanti alla formazione: tale previsione pare ingiusta, mentre è coerente con l’obiettivo del decreto disporre che chiunque partecipi ai percorsi formativi e ne raggiunga positivamente gli obiettivi consegua il bonus (che nella proposta PD deve trasformarsi nell’anticipazione dello scatto stipendiale).

Infine, rispetto ai finanziamenti del sistema formazione/scatti di carriera anticipati, si interviene con coperture economiche alternative, eliminando il finanziamento a carico dei fondi destinati alla card docente e il riferimento alla riduzione d’organico potenziato a partire dal 2026 che il decreto pone a copertura degli interventi sopra descritti.

EMENDAMENTO n. 46.8 PROVE CONCORSUALI

Il decreto prevede l’istituzione di una commissione per la stesura di linea-guida sulla metodologia di redazione dei quesiti da utilizzare nelle prove concorsuali.
L’emendamento, nelle more dell’adozione delle suddette linee guida, propone di eliminare i test a risposta multipla (cd. Test a crocette, che il decreto legge propone di utilizzare fino al 31/12/2024), sostituendoli con prove strutturate.
L’emendamento, inoltre, elimina la possibilità di utilizzare “test specifici” per valutare le capacità e l’attitudine all’insegnamento dei candidati in sede si svolgimento della prova orale.

EMENDAMENTO n. 47.0.11 ARTICOLO AGGIUNTIVO

L’emendamento introduce un articolo aggiuntivo al decreto, volto a risolvere alcune criticità. L’emendamento, in particolare, interviene sui seguenti temi:

  • DSGA NON LAUREATI: intervenendo su una questione particolarmente sentita, si estendono anche all’area dei DSGA e del personale assistente amministrativo, anche in mancanza della laurea, le procedure selettive per le progressioni tra aree, riservando alle graduatorie risultati da tale procedura, nel triennio 2022- 2025, 803 posti;
  • DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA: si prevede una procedura concorsuale straordinaria riservata ai docenti di religione cattolica che abbiano 36 mesi di servizio (e che siano in possesso degli altri titoli previsti), alla quale è destinato il 50% dei posti vacanti e disponibili;
  • CONCORSO STRAORDINARIO DL 126/2019: prevede che i partecipanti a tale procedura, anche se privi del requisito della supplenza in corso, possano conseguire l’abilitazione;
  • PROROGA CONSIGLIO SUPERIORE PUBBLICA ISTRUZIONE: si prevede la proroga fino al31 agosto 2023 della componente elettiva del CSPI.
  • proroga la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione.
  • IDONEI CONCORSO ORDINARIO : le graduatorie di merito sono integrate, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, con i candidati risultati idonei che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto.

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