La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in data 19 febbraio 2019,
esaminato il ricorso per l’inammissibilità delle liste di candidati all’Assemblea nazionale della regione Calabria e i ricorsi per l’annullamento delle convenzioni nelle Federazioni di Reggio Calabria e Crotone;
premesso che:
- l’art. 9, comma 3, del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale prescrive che la presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale per il Congresso entro e non oltre le ore 18 del giorno 18 febbraio 2019 (come da proroga concessa con Delibera n. 52 di questa Commissione). Le liste dei candidati all’Assemblea nazionale per la regione Calabria sono state depositiate nei termini previsti, come da verbale della Commissione regionale;
- l’art. 16, comma 2, del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale prescrive che eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle Riunioni di Circolo e delle Convenzioni provinciali vanno rivolte in prima istanza alle Commissioni provinciali e, in seconda istanza, alle Commissioni regionali, che decidono in via definitiva.
Tanto premesso,
delibera
- di respingere il ricorso per l’inammissibilità delle liste di candidati all’Assemblea nazionale della regione Calabria, perché infondato;
- di dichiarare inammissibile per l’annullamento delle Convenzioni nelle Federazioni di Reggio Calabria e Crotone.
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