- La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in data 4 aprile 2017,
delibera - le operazioni di scrutinio dei voti raccolti nella Circoscrizione estero iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio, e si svolgono alla esclusiva presenza dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste di candidati all’Assemblea nazionale ammesse, ai quali tutti è fatto divieto di divulgazione parziale o totale dei dati fino alle 20,00 – ora italiana – del 30 aprile 2017, a pena di deferimento alla Commissione nazionale di Garanzia. Lo stesso divieto è riferito ai componenti della Commissione Estero e della Commissione nazionale per il Congresso, ivi inclusi i rappresentanti dei candidati. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio trasmette i dati alla Commissione Estero, secondo le modalità dalla stessa stabilite.
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