- La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in data 4 aprile 2017,
- – visto il ricorso presentato dal Coordinatore del Circolo San Carlo Arena di Napoli per l’annullamento della delibera della Commissione regionale di Garanzia del PD Campania con la quale si sospendeva la validità del Congresso del suo Circolo
premesso che: - In seguito a denunce relative alle modalità di tesseramento in alcuni Circoli della città di Napoli, tra cui il Circolo di San Carlo Arena, il PD nazionale decideva di inviare, in qualità di osservatore, l’On Emanuele Fiano.
- L’On. Fiano, relativamente al Circolo in oggetto, dopo attente valutazioni degli atti e dei fatti oggetto di contestazioni suggeriva agli organi competenti di non accettare l’iscrizione al PD di alcuni richiedenti la tessera.
- L’anagrafe del Circolo di San Carlo Arena veniva, pertanto, composta accogliendo le sollecitazioni dell’On. Fiano e così inviata alla Commissione provinciale per il Congresso, che la certificava.
- La Commissione regionale di Garanzia del PD Campania, con Delibera n. 23 del 31 marzo 2017, intimava la sospensione della celebrazione del congresso del Circolo di San Carlo Arena, fino al termine dell’istruttoria che avrebbe dovuto compiere rispetto a ricorsi presentati direttamente alla Commissione regionale di Garanzia.
Considerato che: - Il Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale prescrive, all’art. 13 comma 6, che i ricorsi relativi alla certificazione delle anagrafi sono di competenza – in primo grado – delle Commissioni provinciali per il Congresso e in secondo grado delle Commissioni regionali di Garanzia.
- Il Regolamento succitato, prescrive altresì, all’art. 17 comma 1, che eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni provinciali vanno rivolte, in prima istanza, alle Commissioni provinciali per il Congresso e, in seconda istanza, alle Commissioni regionali per il Congresso.
- Dalla lettura di entrambi gli articolati, si evince chiaramente che le Commissioni regionali di Garanzia hanno competenza, nella fattispecie dell’art. 13 del regolamento, solo in secondo grado e, nella fattispecie dell’art. 17 non hanno competenza in alcun caso.
- La Delibera n. 23 della Commissione regionale di Garanzia è pertanto nulla per difetto di competenza, in assenza di un ricorso presentato e deciso dalla Commissione provinciale per il Congresso in primo grado.
- Tanto premesso, e per tutti i motivi esposti
delibera - l’accoglimento del ricorso presentato dal Segretario del Circolo PD di San Carlo Arena e, per l’effetto, si conferma la validità della Riunione di Circolo celebrata, compreso l’esito della votazione e la elezione dei delegati alla Convenzione provinciale.