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La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in data 31 marzo 2017,
- ad integrazione dell’art. 9 comma 2 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale
delibera - è consentita la candidatura in una lista di candidati all’Assemblea nazionale presentata in uno dei Collegi istituiti in Italia o all’Estero, a prescindere dal luogo di residenza del candidato;
- un iscritto può candidarsi in una sola lista di candidati all’Assemblea nazionale e in un solo Collegio;
- un iscritto può sottoscrivere una sola lista di candidati all’Assemblea nazionale, pena l’annullamento della propria sottoscrizione;
- un iscritto può sottoscrivere una lista di candidati all’Assemblea nazionale presentata in uno dei Collegi ricompresi nella Regione in cui è fissata la sua residenza.