La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in data 24 gennaio 2019,
ad integrazione e specificazione dell’art. 9, comma 2, del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale
delibera
- è consentita la candidatura in una lista di candidati all’Assemblea nazionale presentata in uno dei Collegi istituiti in Italia o all’Estero, a prescindere dal luogo di residenza del candidato;
- un iscritto può candidarsi in una sola lista di candidati all’Assemblea nazionale, e in un solo Collegio;
- un iscritto può sottoscrivere una sola lista di candidati all’Assemblea nazionale, pena l’annullamento della propria sottoscrizione;
- un iscritto può sottoscrivere una lista di candidati all’Assemblea nazionale presentata in uno dei Collegi ricompresi nella Regione in cui è fissata la sua residenza;
- per essere ammessa, ogni lista di candidati deve essere obbligatoriamente presentata in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale. In caso in cui in una Circoscrizione regionale siano istituiti collegi in numero dispari, si deve considerare l’arrotondamento al numero superiore (per esempio 3 su 5, ecc.).
Scarica la Delibera n. 34 – Sottoscrizione presentazione liste e candidature Assemblea nazionale