La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in data 5 dicembre 2019,
premesso che:
l’art. 2 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale prevede, ai commi 3 e 4, che nelle regioni e nelle Federazioni rovinciali/territoriali in cui i congressi non sono stati ancora celebrati alla data di approvazione del suddetto Regolamento, restano in carica le Commissioni per il Congresso già elette dall’organismo competente
delibera:
- le Commissioni regionali già elette, qualora formate da un numero di componenti inferiore a 11, restano in carica nella loro composizione numerica originaria;
- i rappresentanti dei candidati alla Segreteria regionale decadono dalla Commissione regionale per il Congresso subito dopo l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale. In ogni caso non partecipano alle sedute della Commissione relative alle procedure congressuali nazionali;
- i rappresentanti dei candidati alla Segreteria provinciale decadono dalla Commissione provinciale per il Congresso subito dopo l’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale. In ogni caso non partecipano alle sedute della Commissione relative alle procedure congressuali nazionali;
- In caso di dimissioni di uno o più componenti delle Commissioni regionali o provinciali, le relative surroghe sono di competenza del Presidente della relativa Commissione per il Congresso, con l’obbligo di rispettarne l’equilibrio politico.
Scarica la Delibera n. 3 – Commissioni per il Congresso regionali e provinciali