Le elettrici e gli elettori possono:
- votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato;
- votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
- votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. - L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista.
Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.