Le elettrici e gli elettori possono:
- Votare un candidato Presidente ed una lista ad esso collegata.
- Votare solo per uno dei candidati Presidente (In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente votato è collegato).
- Votare solo una lista: in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato.
- Non è possibile il voto disgiunto, ossia votare per un candidato Presidente e per una lista ad esso non collegata.
- Le elettrici e gli elettori possono esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendone il cognome ovvero il nome nell’apposite righe tracciata a lato di ogni contrassegno. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.