Le elettrici e gli elettori possono:
- Votare un candidato Presidente ed una lista ad esso collegata.
- Votare solo per uno dei candidati Presidente. Il voto si intende espresso solo per il candidato Presidente, ma non viene attribuito ad alcuna lista provinciale collegata.
- Votare solo una lista: in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato.
- Esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato Presidente e per una lista ad esso non collegata.
- Le elettrici e gli elettori possono esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendone il cognome ovvero il nome nell’apposita riga tracciata alla destra di ogni contrassegno
Nel caso in cui l’elettrice o l’elettore esprima due voti di preferenza, i voti devono essere espressi per candidati di genere diverso, una donna e un uomo o viceversa, pena l’annullamento della seconda preferenza.